Niente licenziamento economico se il datore non specifica le commesse perse o la riduzione dell'attività

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento espulsivo comminato al dipendente per la perdita di importanti commesse o per una sensibile riduzione dell'attività commerciale, qualora il datore di lavoro non motivi nel dettaglio quali commesse sono state perse o non quantifichi la diminuzione delle entrate.Con la Sentenza n. 362 del 13 gennaio 2016, i giudici della Corte Suprema hanno inoltre ricordato che il computo dei lavoratori al fine dell'applicazione della tutela reale o obbligatoria va 'accertato sulla base del criterio della normale occupazione, secondo la normale produttività dell'impresa, valutata con riguardo al periodo di tempo antecedente il licenziamento'.

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