Non licenziabile per timbratura fatta da terzi se il comportamento non è recidivo
Con la Sentenza n. 476 dell'11 gennaio 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla licenziabilità di un lavoratore che si era fatto timbrare il badge da un'altra persona.Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che nel caso di specie il licenziamento era illegittimo: la licenziabilità infatti si configura al reiterarsi dello specifico comportamento non potendosi fare riferimento ad una generica reiterazione che comprenda altri addebiti di diversa natura.