Nullo il licenziamento della lavoratrice madre a cui spetta anche il risarcimento del danno

Con la Sentenza n. 475 dell'11 gennaio 2017 la Corte di Cassazione entra nel merito della legittimità del licenziamento della lavoratrice nel periodo che intercorre tra l'inizio della gravidanza e il compimento dell'anno di vita del bambino.Nello specifico la Suprema Corte non solo ha dichiarato nullo il licenziamento disponendo la reintegra, ma ha anche condannato il datore al risarcimento delle retribuzioni dal momento del licenziamento alla reintegra sul posto, con deduzione dell'aliunde perceptum.

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