CANONE RAI NON DOVUTO: Come richiedere il rimborso
Il Canone RAI deve essere pagato da tutti coloro che non hanno fatto l’autodichiarazione in merito al mancato possesso della TV. Il pagamento, che è legato solo e soltanto al possesso di dispositivi atti a ricevere il segnale TV, avviene attraverso la bolletta elettrica e l’importo è stato ridotto a 100 euro. La bolletta elettrica ricevuta a Luglio 2016 conterrà le prime rate scadute del Canone RAI 2016 e per tanto ci si vede addebitato un importo di 70 euro.Sono esenti dal pagamento del Canone RAI per il 2016:
- Tutti coloro che non possiedono e/o detengono apparecchi televisivi, che comunque all’interno del nucleo famigliare non hanno un soggetto già obbligato al pagamento del Canone;
- I contribuenti “over 75” con un reddito complessivo famigliare non superiore a un totale annuo di 6.713,98 euro;
La modalità di presentazione dell’istanza di rimborso attualmente è una sola e consiste nell’invio tramite raccomandata del modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Per richiedere il rimborso è possibile compilare il modulo in tutte le sue parti e predisponendo una copia di un documento d’identità. L’istanza per il rimborso si considera presentata alla data di spedizione, così come risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione, unitamente a copia dell’istanza di rimborso inviata, deve essere conservata per 10 anni, così da essere esibita a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, in caso di controlli. L’indirizzo a cui inviare la raccomandata è: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T.— Sportello Abbonamenti TV, Casella Postale 22— 10121 Torino. Dal 15 settembre 2016 è possibile inviare l’istanza di rimborso del Canone RAI non dovuto anche con una modalità telematica. L’invio può essere fatto direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, con le credenziali Entratel o Fiscoline o tramite gli intermediari abilitati, appositamente delegati dal contribuente, di cui all’articolo 3, comma 3, DPR. 322/98. Nel caso in cui ci si affidi ad un intermediario per mandare l’istanza, il soggetto incaricato deve:
· Consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, attestante la corretta trasmissione dell’istanza di rimborso;
· Conservare l’originale dell’istanza di rimborso sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento d’identità del richiedente stesso;
· Conservare la delega del richiedente alla trasmissione dell’istanza di rimborso;
Il termine ultimo per richiedere il rimborso è il 30 giugno 2017 nel caso in cui non si possegga un televisore. La domanda di rimborso può essere inoltrata anche se il contribuente ha pagato il canone tramite addebito sulle fatture di energia elettrica e lui stesso, o un altro componente della famiglia anagrafica, ha versato il canone anche con modalità diverse dall’addebito. La richiesta di rimborso è infine ammissibile quando il cittadino ha pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica.
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