Strutture sanitarie private: comunicazione dei compensi riscossi per i professionisti
Al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, l'articolo 1, commi da 38 a 42, Legge n. 296/2006, ha previsto l'obbligo per le strutture sanitarie private di:incassare i compensi in nome e per conto dei professionisti esercenti l'attività medica e/o paramedica e riversarli a quest'ultimi;annotare i compensi incassati nella propria contabilità (utilizzando opportune movimentazioni finanziarie in entrata / uscita) o in un apposito registro;comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei compensi riscossi per ciascun professionista.