Il lavoratore non può richiedere l'applicazione di istituti dell'accordo collettivo superato da uno successivo
Azienda e sindacati siglano un nuovo accordo collettivo che sostituisce il precedente, che di per sé non aveva una scadenza prefissata, modificando alcuni istituti contrattuali. Il lavoratore non può pretendere di aderire al nuovo accordo per i soli istituti che risultano migliorativi, chiedendo contestualmente l'applicazione degli incentivi economici previsti dall'accordo precedente, in quanto non è possibile aderire ad un accordo sindacale in modo parziale: l'applicazione deve essere integrale. Così la Corte di Cassazione con la Sentenza n.